la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                     Disciplina di funzionamento
 
   Le  adunanze  del  comitato  tecnico consultivo di cui all'art. 20
della legge regionale 4 giugno 1980,  n.  50,  modificato  con  legge
regionale  16  marzo  1982,  n.  21,  sono valide con la presenza, in
seconda convocazione, di un  terzo  dei  componenti,  purche'  questi
siano  stati  messi  a  conoscenza  della  data,  del  luogo  e degli
argomenti della riunione, con lettera raccomandata o con  telegramma,
inviati   almeno   sette   giorni   prima  della  data  medesima.  Le
determinazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.  In  caso  di
parita' prevale il voto del Presidente.
   Il  comitato  tecnico  consultivo si riunisce in via ordinaria due
volte  l'anno,  e  straordinariamente,  in  relazione  al  lavoro  da
svolgere,  sulla  richiesta della meta' piu' uno dei componenti, o su
convocazione del componente la giunta preposto  al  settore  turismo,
nella sua qualita' di presidente del comitato stesso.