la seguente legge: Art. 1. Disciplina di funzionamento Le adunanze del comitato tecnico consultivo di cui all'art. 20 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 50, modificato con legge regionale 16 marzo 1982, n. 21, sono valide con la presenza, in seconda convocazione, di un terzo dei componenti, purche' questi siano stati messi a conoscenza della data, del luogo e degli argomenti della riunione, con lettera raccomandata o con telegramma, inviati almeno sette giorni prima della data medesima. Le determinazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del Presidente. Il comitato tecnico consultivo si riunisce in via ordinaria due volte l'anno, e straordinariamente, in relazione al lavoro da svolgere, sulla richiesta della meta' piu' uno dei componenti, o su convocazione del componente la giunta preposto al settore turismo, nella sua qualita' di presidente del comitato stesso.